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Rottamazione-quinquies: operativa la procedura online

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Come annunciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il 20 gennaio sul proprio sito istituzionale, prende ufficialmente avvio la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Nella sezione dedicata del portale ADER sono disponibili le modalità operative e il servizio telematico per la presentazione della domanda di adesione, corredati da 19 FAQ di supporto.

La Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si caratterizza come una misura di definizione agevolata “mirata”, rivolta esclusivamente ai carichi derivanti da omesso versamento di imposte dichiarate, contributi previdenziali Inps e ad alcune sanzioni per violazioni del Codice della strada. Il piano di pagamento può estendersi fino a nove anni, ma è accompagnato da un regime di decadenza particolarmente rigoroso. Per contribuenti e professionisti si tratta di un passaggio strategico nella ristrutturazione del debito fiscale e contributivo, che richiede un’attenta valutazione dell’adesione, del perimetro dei carichi e della sostenibilità finanziaria.

Ambito oggettivo e soggettivo

La misura riguarda i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico e formale (articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e articoli 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972). Sono inclusi anche i contributi previdenziali dovuti all’Inps, purché non derivanti da accertamenti, nonché le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada irrogate dalle Prefetture.

La platea dei beneficiari è quindi limitata ai contribuenti che hanno dichiarato ma non versato, ai soggetti interessati da liquidazioni automatiche o controlli formali, ai debitori Inps non in fase accertativa e a chi ha sanzioni stradali di competenza statale. Restano esclusi, tra gli altri, i carichi degli enti locali (come Tari e bollo auto regionale) e i debiti derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, anche se già affidati alla riscossione.

Continuità e discontinuità rispetto alle precedenti rottamazioni

Un elemento di forte interesse è la possibilità di recuperare i carichi già inseriti nelle precedenti rottamazioni o nel saldo e stralcio, decaduti per mancato pagamento delle rate. Rientrano anche i debiti oggetto di Rottamazione-quater, comprese le ipotesi di riammissione, per i quali al 30 settembre 2025 risultino persi i benefici a causa del mancato versamento di tutte le rate scadute.

Di contro, sono esclusi i debiti già integralmente definiti tramite Rottamazione-quater (o riammissione) entro la medesima data, segnando un limite netto alla reiterazione dei benefici. Il legislatore offre dunque una nuova opportunità sui piani decaduti, ma esclude ogni duplicazione su posizioni già sanate.

Vantaggi economici e profilo finanziario

La definizione agevolata consente l’estinzione dei debiti mediante il pagamento del solo capitale residuo e delle spese per procedure esecutive e diritti di notifica, con stralcio integrale di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili previdenziali e aggio. Per le sanzioni del Codice della strada di competenza prefettizia, l’agevolazione riguarda interessi, maggiorazioni e aggio, restando dovuto l’importo principale della sanzione.

Quanto alle modalità di pagamento, è possibile optare per il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure per una rateazione fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, per una durata complessiva di nove anni, con rata minima di 100 euro. Sulle somme rateizzate maturano interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026, rendendo essenziale il confronto tra beneficio di liquidità nel lungo periodo e costo finanziario dell’operazione.

Scadenze, canali operativi e effetti sospensivi

La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2026 tramite il sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono previste due modalità: l’accesso all’area riservata (Spid, Cie, Cns o credenziali Entrate), che propone automaticamente i carichi definibili, oppure l’area pubblica, con compilazione del form e allegazione della documentazione richiesta.

Entro il 30 giugno 2026 l’Agente della riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute”, contenente l’esito della domanda, gli importi, il calendario delle scadenze, i moduli di pagamento e le indicazioni per la domiciliazione bancaria. Dalla presentazione dell’istanza, per i carichi definibili, sono sospese le nuove azioni cautelari ed esecutive e non proseguono quelle già avviate (salvo aste concluse); restano tuttavia efficaci fermi e ipoteche già iscritti. Il contribuente, inoltre, non è considerato inadempiente ai fini delle verifiche ex articoli 28-ter e 48-bis DPR 602/1973 e del rilascio del DURC.

Decadenza e rapporti con rateizzazioni in essere

Il regime di decadenza è particolarmente severo. La perdita dei benefici si verifica in caso di mancato o insufficiente pagamento della prima o unica rata (31 luglio 2026), di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata del piano. In tali casi, i versamenti effettuati sono considerati acconti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e possono essere riattivate o avviate nuove procedure esecutive; inoltre, i carichi interessati non saranno più rateizzabili ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/1973.

Va prestata particolare attenzione alla gestione delle rate intermedie: è ammesso un arretrato massimo di una rata, ma i pagamenti successivi vengono imputati alla rata più vecchia non saldata, con il rischio di lasciare insoluta l’ultima rata e decadere comunque dal beneficio. Per i debiti già rateizzati, la presentazione della domanda sospende i pagamenti fino al 31 luglio 2026 per i carichi definibili; alla stessa data, le rateizzazioni relative ai debiti rottamati sono revocate automaticamente, mentre i carichi non definibili presenti nello stesso piano restano da pagare con le modalità ordinarie.

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